Territorialità dell’imposta sulle Donazioni di somme di denaro tra Italia e Francia.

Convenzione contro le doppie imposizioni

Ci si è chiesti quali siano le norme fiscali francesi applicabili nel caso in cui un residente fiscale francese riceva sul proprio conto bancario italiano una somma di denaro in donazione da parte di un residente fiscale italiano.

Articolo aggiornato lì 22 settembre 2021

1. La legislazione francese

L’art. 750-ter del Code Général des Impôts francese disciplina la territorialità dell’imposta sulle donazioni e le successioni francese assoggettando ad imposta le donazioni di beni mobili o immobili quando il donante è domiciliato in Francia.

Diversamente, quando il donante non è domiciliato in Francia, solo le trasmissioni di beni mobili o immobili siti in Francia detenuti direttamente o indirettamente sono tassabili in Francia, anche se effettuate per atto redatto all’estero.

Inoltre, la legislazione fiscale francese prende in considerazione un terzo criterio di collegamento territoriale: la residenza fiscale del donatario.

In base a tale criterio, il fisco francese assoggetta a tassazione anche ogni donazione di bene mobile o immobile, sito o non in Francia, ricevuta da un residente fiscale francese e ciò indipendentemente dalla residenza del donante.

Tuttavia ciò avviene con un temperamento: solo il residente francese da più di 6 anni nel corso degli ultimi 10 anni sarà considerato un donatario assoggettato ad imposta in Francia.

2. La convenzione contro le doppie imposizioni

E’ importante notare a questo punto che esiste un ulteriore temperamento a tale regola fiscale nazionale: le disposizioni contenute nella Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni sulle successioni e donazioni (firmata a Roma il 20 Dicembre 1990 e in vigore in Francia dal 1° Aprile 1995).

Invero, si desume dall’art. 9 della Convenzione (Altri beni) che le donazioni di somme di denaro, indipendentemente dal luogo in cui le somme sono depositate, sono tassabili esclusivamente nello stato di residenza del donante.

Pertanto, nel caso di specie, le somme di denaro donate dal residente italiano al residente francese sarebbero, a nostro avviso, tassabili esclusivamente in Italia, indipendentemente dal luogo in cui tali somme si trovano al momento della donazione e a prescindere dal fatto che il residente francese sia residente in Francia da più di 6 anni nel corso degli ultimi 10.

donazione di denaro fra residenti francesi e italiani
Attenzione alle donazioni fra residenti fiscali francesi e italiani

3. La dottrina del fisco francese sulle convenzioni internazionali in materia di successioni e donazioni. 

Inoltre, la dottrina fiscale francese (equivalente delle circolari del fisco italiano) afferma che “le convenzioni concluse dalla Francia in materia di successioni e donazioni ripartiscono il potere impositivo in base allo Stato della residenza fiscale del donante e il luogo di situazione dei beni facenti parte della donazione senza tener conto della situazione del donatario.”

L’amministrazione francese aggiunge poi che tali disposizioni convenzionali “hanno l’effetto di privare la Francia del diritto di tassare i beni donati da un donatore non residente a un beneficiario residente in Francia, se tali beni si trovano fuori dalla Francia (nell’altro Stato Parte della Convenzione o in uno Stato terzo) o non sono tassabili ai sensi della Convenzione. Salvo casi particolari, questi accordi precludono pertanto l’applicazione delle disposizioni del terzo comma dell’articolo 750 ter del CGI (cfr. BOFiP Section 3, par IV, sub-par 420 – ENR – Mutations à titre gratuit – Successions – Champ d’application des droits de mutation par décès – Territorialité de l’impôt).

Tale dottrina vuole far pertanto notare come in tutti i casi in cui la donazione del non residente fiscale francese abbia ad oggetto un bene che si trovi al di fuori della Francia, l’esistenza di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni fa sì che il potere impositivo spetterebbe esclusivamente all’altro Stato e ciò a prescindere dal fatto che il beneficiario sia un residente fiscale francese.

Per un approfondimento della casistica al di là delle somme di denaro, si veda l’articolo, Approfondimento.

L’opinione espressa in quest’articolo ha carattere divulgativo con riguardo ad una questione di fiscalità internazionale particolarmente complessa, che rimane in attesa di conferme.

L’articolo non ha in alcun modo valore di parere legale. 

Inoltre, è bene ricordare che la tematica fiscale di ogni cliente è diversa in quanto le situazioni personali e patrimoniali sono, nella maggior parte dei casi, essenzialmente diverse. 

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